Le pensioni estere percepite da cittadini italiani residenti fiscali in Albania — sono imponibili in Albania?

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Seguiamo la Legislazione Fiscale Albanese secondo la sua Gerarchia.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 9920, del 19.05.2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania”, la legislazione fiscale è composta, secondo il seguente ordine gerarchico, da:

  1. a) Accordi internazionali ratificati dal Parlamento;
  2. b) Leggi fiscali;
  3. c) Atti sub-legislativi adottati in attuazione delle leggi fiscali.

Fase 1 — Trattamento secondo gli Accordi Internazionali

Il 12.12.1994, la Repubblica d’Albania e la Repubblica Italiana hanno firmato una convenzione contro la doppia imposizione fiscale. L’art. 18 di tale convenzione stabilisce che le pensioni derivanti da lavoro dipendente svolto in passato sono imponibili nello Stato di residenza (Albania).

Fase 2 — Trattamento secondo la Legge Fiscale

Legge n. 8438 “Sul Reddito”, art. 8/2, comma 6:
Sono esenti da imposta i redditi esclusi in base agli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica d’Albania. Nel caso della convenzione con l’Italia, le pensioni non sono espressamente qualificate come redditi esenti.

Legge n. 8438, art. 8/1, comma 1 — Redditi esenti:
“I redditi percepiti come risultato dell’assicurazione nel regime obbligatorio di previdenza sociale e sanitaria, ai sensi della relativa normativa vigente.” — Questa disposizione riguarda i pensionati trattati ai sensi della legge albanese sulla previdenza sociale.

Legge n. 8438, art. 8/1, comma 1/1 — Redditi esenti (Aggiunto dall’Atto Normativo n. 10, del 18.12.2019):
“I redditi da pensioni e altri trattamenti analoghi di cittadini stranieri di origine albanese o di quelli provenienti da Paesi dell’Unione Europea, con permesso di soggiorno in Albania, nonché di cittadini stranieri che hanno acquisito la cittadinanza albanese e sono residenti in Albania, che percepiscono tali redditi ai sensi della legislazione del Paese in cui beneficiano della pensione o di altri trattamenti analoghi.”

Legge n. 8438, art. 8/2, comma 1 — Condizioni per l’esenzione fiscale:
I soggetti beneficiari ai sensi dell’art. 8/1, comma 1/1, devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a) Essere beneficiari di pensione ai sensi della normativa vigente del Paese in cui è stata maturata;
  2. b) Essere in possesso di permesso di soggiorno nel territorio della Repubblica d’Albania;
  3. c) Non aver mai riportato condanne penali nel proprio Stato, in Albania o in qualsiasi altro Stato per reati che prevedono pene non inferiori a 3 (tre) anni di reclusione;
  4. d) Aver ricevuto risposta positiva dalla struttura amministrativa competente per l’esenzione dall’imposta sul reddito. La domanda deve essere corredata dai documenti probatori relativi alle lettere “a”, “b” e “c”, nonché da una copia del passaporto rilasciato dallo Stato di residenza permanente.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 8/2, i pensionati perdono il diritto all’esenzione qualora non abbiano ricevuto risposta positiva per l’esclusione dei redditi pensionistici.

Conclusione

In base a quanto sopra esposto, dal 18.12.2019 al 31.12.2023, qualsiasi beneficiario di pensione estera che non avesse ricevuto risposta positiva dalla Direzione Generale delle Imposte aveva l’obbligo di dichiarare tali redditi nella Dichiarazione Individuale dei Redditi (Modulo 1800) e di versare l’imposta del 15% su di essi.

Legge n. 29/2023 “Sul Reddito”, art. 11 — Redditi non soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche:

  1. a) “I redditi percepiti come risultato dell’assicurazione nel regime obbligatorio di previdenza sociale e sanitaria.” (Questo comma è stato trasfuso identicamente dalla legge precedente n. 8438, art. 8/1, comma 1 — riguarda i pensionati trattati ai sensi della normativa albanese.)

La Direzione Generale delle Imposte, in data 12.05.2025, in risposta alla richiesta di interpretazione giuridica riguardo alla Legge n. 29/2023, art. 11, comma a, in merito all’inclusione delle pensioni maturate in Italia da residenti fiscali in Albania, ha espresso la seguente posizione:

“Non rientrano nei redditi esenti le pensioni i cui pagamenti non provengono dal Fondo di Previdenza Sociale della Repubblica d’Albania. Pertanto, sono imponibili anche i redditi per i quali i contributi non sono stati versati in Albania. Il soggetto residente in Albania, beneficiario di tali redditi, è tenuto a dichiararli nella Dichiarazione Annuale dei Redditi Personali, alla voce “Redditi lordi realizzati al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania”, e ad applicare o a portare in detrazione l’imposta estera (l’imposta versata nel Paese di origine) fino a concorrenza dell’imposta determinata ai sensi della normativa fiscale albanese.”

Tale posizione rende obbligatoria la dichiarazione dei redditi pensionistici a partire dall’anno 2024 e per gli anni successivi.

L’art. 11, lett. c) della Legge n. 29/2023 prevede l’esenzione per “i redditi esclusi in base agli accordi internazionali ratificati dall’Assemblea della Repubblica d’Albania”. Tuttavia, nel caso della convenzione con l’Italia, le pensioni non sono state espressamente qualificate come redditi esenti.

Effetti Fiscali per la Mancata Dichiarazione, il Mancato Pagamento o la Dichiarazione Infedele

Quando le Direzioni Regionali individuano soggetti residenti fiscali in Albania con redditi da pensioni estere non dichiarati entro i termini, ai sensi dell’art. 39 della Legge n. 9920, comma 4, inviano una notifica di adempimento spontaneo della dichiarazione fiscale. In caso di mancato adempimento, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, l’amministrazione fiscale ha la facoltà di procedere ad accertamento d’ufficio per i redditi non dichiarati.

La mancata dichiarazione e il mancato pagamento dell’imposta sono sanzionati ai sensi della Legge n. 9920, art. 117, lett. c, con una sanzione pari al 100% dell’imposta dovuta, oltre alle sanzioni per ritardato pagamento e agli interessi di mora.

Reati Penali — Legge n. 7895, art. 180

L’occultamento o l’evasione del pagamento degli obblighi fiscali è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Quando l’importo occultato o evaso supera 5 milioni di lekë — è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Quando l’importo occultato o evaso supera 8 milioni di lekë — è punito con la reclusione da 4 a 8 anni.

 

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